Scaduto

Gara #1113

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STORAGE NAS PER LA SALA DI SORVEGLIANZA INGV.
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

24/12/2025
Aperta
Forniture
€ 560.000,00
Mandiello Alfonso Giovanni
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Categorie merceologiche

30233141 - Sistemi RAID (Redundant Array of Independent Disk)

Lotti

1
B9CD645E95
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STORAGE NAS PER LA SALA DI SORVEGLIANZA INGV.
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STORAGE NAS PER LA SALA DI SORVEGLIANZA INGV.
€ 560.000,00
€ 4.000,00
€ 0,00

Commissione valutatrice

819
02/04/2026
decretoto-nomina-commissione-00819-02-04-2026.pdf
SHA-256: b82618872c06a13a038537c99cd938401c5db95442b063de6601071838208b34
14/04/2026 16:50
178.24 kB
curriculum-francesco-zanolin-signed.pdf
SHA-256: 2ea6f8fcb9956d5a9376823fafa005632f9e97b02b49e08a28bb86543ae19a53
14/04/2026 16:50
143.53 kB
curriculum-alfonso-mandiello.pdf
SHA-256: d3bd2357a98aa5aac48c381cd7b52663af81d62a5cf662c388a7c48a508a843a
14/04/2026 16:50
77.03 kB
curriculum-emilianodellabina-it.pdf
SHA-256: 5acb018c97e3d256b4bdd994a248f62e7b21c93fcb35c0f153a237bd072796fa
14/04/2026 16:50
478.22 kB
Cognome Nome Ruolo
Zanolin Francesco Presidente
Mandiello Alfonso Giovanni Componente
Della Bina Emiliano Componente

Scadenze

20/01/2026 18:00
30/01/2026 18:00
02/02/2026 10:30

Allegati

disciplinare-di-gara-nas-3-signed.pdf
SHA-256: 916a72bad7dfb70c7d86130fddf6356f873b17ed8786799706feedd1063e78f0
24/12/2025 15:55
935.99 kB
all.-1-domanda-di-partecipazione-rev.docx
SHA-256: bba64937e3d80671b563182a276759abbb5c42c589b0a4b4c4de24c934313b4f
24/12/2025 14:41
56.39 kB
all.-2-attestazione-del-pagamento-dell-imposta-di-bollo.docx
SHA-256: 9cbe39b3378613cc7993bf813f53ba8b3291462476728d4c90d7d02c1a72f072
24/12/2025 14:41
39.16 kB
all.-3-dichiarazione-dpcm-91.docx
SHA-256: 964e2ca2ecba633aaf226f8c5dbc711f2416c89b6cd6fd322683af11b67c251d
24/12/2025 14:41
37.08 kB
all.-4-avvalimento-ausiliario.docx
SHA-256: f8166674db04c2895bfb6fe95f21568027d4fe75d59136454c36b76510f30c05
24/12/2025 14:41
109.72 kB
all.-5-avvalimento-ausiliato.docx
SHA-256: 4402f8253bc34367870b1e4e712270059ecbcc8b92e96af532df088c32a45cee
24/12/2025 14:41
28.26 kB
all.-6-dgue.pdf
SHA-256: 62d6f2dae2cccf9da0e8e028bc1e079638dce8ac2e44b801381521b00db06b4c
24/12/2025 14:41
89.21 kB
all.-7-dichiarazione-per-operatori-esteri.docx
SHA-256: 39647cc3c07ace9f694073a8b3551b834dc700b61d3ae6c66edc9785e64ef0f0
24/12/2025 14:41
24.98 kB
all.-7bis-declaration-for-foreign.docx
SHA-256: 26e9c18aaf558bbf67739117921bcff419d56cf923b1efc2c2e127d96457ce3c
24/12/2025 14:41
24.40 kB
all.-8-comunicazione-tracciabilit-dei-flussi.docx
SHA-256: a316e7769f5169cbf18769db59739947f5b52b929045951119ce5b27a484e31d
24/12/2025 14:41
18.45 kB
all.-9-modulo-autocertificazione-antimafia.docx
SHA-256: 98bfd996d46ca8d612cd4b7eef030667efec642c50319d815373108510642869
24/12/2025 14:41
106.99 kB
all.-10-tabella-criteri-di-valutazione-storage-signed.pdf
SHA-256: 7d1379487e05d6897a6dbd906dcb4afed939f3011ed041e9aa59e1f5b3cb8251
24/12/2025 14:41
720.94 kB
capitolato-tecnico-storage2-signed.pdf
SHA-256: a1be67eea65fdefc163941ecc5aeece822c4524fe14d78568a8084dcabb8738d
24/12/2025 14:41
644.17 kB
bozza-schema-contratto-storage-nas.pdf
SHA-256: c9a78776000aa1961b842646360e86b4ea57ddf97694cf758f9c81957d1200b4
24/12/2025 14:41
369.60 kB
bozza-patto-integrit-nas.pdf
SHA-256: dc2dd03db3c83fcdd21ede74b051cfdb6048d361700170e10736672c182b768c
24/12/2025 14:41
194.15 kB
informativa-dati-personali.pdf
SHA-256: 101c6ae2601b4124ca3b6d4d7b2618c69d4d3cfd7e213088292d4e09a8e580af
24/12/2025 14:41
127.65 kB

Chiarimenti

14/01/2026 10:45
Quesito #1
Buongiorno, con riferimento al requisito R.S1 del capitolato tecnico, si pongono i seguenti quesiti:

1. Memoria RAM per sistema: È possibile configurare il sistema con un totale di 128 GB di RAM distribuiti sull'intero sistema anziché per singolo controller/nodo, pur rispettando il requisito di almeno 16 GB di NVRAM per sistema (8 GB per controller/nodo)?

Questa configurazione permetterebbe una gestione più efficiente della memoria e un miglioramento delle prestazioni complessive del sistema, offrendo al contempo una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse.

2. Utilizzo di NVMEM al posto di NVRAM: Possiamo proporre l'adozione di NVMEM (Non-Volatile Memory Express) in sostituzione della NVRAM?

La NVMEM offre diversi vantaggi significativi, tra cui:

o Maggiore velocità di accesso, che riduce i tempi di latenza e migliora le prestazioni I/O complessive del sistema.

o Affidabilità superiore, grazie alla sua architettura avanzata che offre una maggiore resistenza ai guasti e una durata più lunga.

o Efficienza energetica, con un consumo di energia inferiore che contribuisce a ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale.

3. Con riferimento ai requisiti minimi ambientali richiesti e, in particolare, alla richiesta di certificazione ambientale di prodotto conforme alla norma UNI EN ISO 14024, si chiede di confermare se, in alternativa, possa essere considerata equivalente e pertanto accettabile la certificazione UNI EN ISO 14001 del produttore dello storage enterprise proposto.

La certificazione ISO 14001 attesta infatti l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme a standard internazionali, garantendo il controllo e il miglioramento continuo degli impatti ambientali dei processi produttivi.





15/01/2026 16:43
Risposta
1. Con riferimento al quesito posto circa la possibilità di configurare il sistema con un totale di 128 GB di RAM distribuiti sull'intero sistema, si comunica che tale ipotesi non è conforme alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico per le seguenti motivazioni:
- Rispondenza al Requisito Minimo R.S1: Il requisito identificato con l'ID R.S1 specifica esplicitamente la dotazione di "Almeno 128 GB di RAM per il controller/nodo". Pertanto, in una configurazione a doppio controller Active-Active, il sistema deve essere dotato di complessivi 256 GB di RAM, mentre in una soluzione multi-nodo scale-out (minimo 3 nodi), ogni singolo nodo deve disporre di almeno 128 GB.
- Continuità Operativa e Failover: La richiesta di tale quantitativo per singola unità di elaborazione è finalizzata a garantire che, in caso di guasto di un controller o di un nodo, l'unità superstite sia in grado di assorbire l'intero carico di lavoro della Sala di Sorveglianza Sismica senza degradazione delle prestazioni. Un dimensionamento inferiore comprometterebbe l'affidabilità del sistema, che deve garantire una disponibilità del 99.9999%.
- Efficienza del Dato e Carichi di Lavoro: Il sistema deve gestire carichi critici H24 e operare con tecnologie native di deduplica e compressione inline abilitate. Tali funzionalità, unitamente alla gestione di un namespace globale su una capacità minima di 700 TiB, richiedono risorse di memoria dedicate e non condivise per mantenere i livelli di servizio (SLA) richiesti.
- Conformità e Pena l'Esclusione: Si ribadisce che, come indicato all'Art. 2 e all'Art. 4 del Capitolato, la rispondenza ai requisiti minimi è obbligatoria e "la mancata rispondenza ad anche solo uno dei requisiti minimi comporterà l'esclusione dalla gara".

2. In riferimento alla proposta di utilizzare tecnologia NVMEM in sostituzione della NVRAM, si comunica quanto segue:
- Conformità al Requisito R.S1: Il requisito minimo R.S1 prescrive esplicitamente la fornitura di "Almeno 16 GB di NVRAM per sistema (8GB per controller/nodo)"
- Equivalenza Funzionale: L'adozione di NVMEM è considerata ammissibile esclusivamente se la soluzione proposta è tecnicamente equivalente o superiore alla NVRAM in termini di:
- Persistenza dei dati: Deve garantire la protezione del dato in transito (write cache) in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione, senza perdita di informazioni.
- Quantità minima: Deve rispettare la soglia di almeno 8 GB dedicati per ogni singolo nodo o controller.

- Continuità Operativa: La tecnologia proposta deve supportare l'aggiornamento a caldo del firmware (Hot-Swap/Live Update) e non deve introdurre alcun Single Point of Failure (SPOF), garantendo la disponibilità del 99.9999% prevista per la Sala di Sorveglianza Sismica.
- Esclusione dalla Gara: Si ribadisce che la mancata rispondenza ai requisiti minimi o l'assenza di documentazione del produttore che certifichi l'equivalenza funzionale della NVMEM rispetto alla NVRAM comporterà l'esclusione del concorrente.

In sintesi, l'ente non pone vincoli sul nome commerciale della tecnologia, purché le specifiche tecniche e la sicurezza del dato corrispondano rigorosamente a quanto indicato per la NVRAM nel requisito R.S1.

3. In riferimento al quesito posto circa l’equivalenza tra la certificazione UNI EN ISO 14001 e la certificazione UNI EN ISO 14024, si comunica quanto segue:
- Differenza tra Certificazione di Processo e di Prodotto: La norma UNI EN ISO 14001 attesta l'adozione di un sistema di gestione ambientale relativo all'organizzazione (processi produttivi), mentre la norma UNI EN ISO 14024 si riferisce specificamente a un'etichetta ambientale di Tipo I, ovvero a una certificazione basata su criteri ecologici prefissati relativi all'intero ciclo di vita del prodotto specifico offerto.
- Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM): Il Capitolato specifica che la fornitura deve essere conforme ai CAM (art. 57 del D.Lgs. 36/2023). Il requisito indicato al paragrafo 3 richiede esplicitamente che la conformità ai criteri ambientali sia comprovata mediante un'etichetta ambientale di Tipo I conforme alla norma UNI EN ISO 14024 o, in alternativa, tramite una dichiarazione del produttore verificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.
- Non Equivalenza: La certificazione ISO 14001 del produttore, pur essendo un elemento di valore aziendale, non è considerata equivalente alla certificazione di prodotto richiesta e non è sufficiente a comprovare il rispetto dei requisiti minimi ambientali specifici del sistema di storage (quali efficienza energetica, riduzione di sostanze pericolose e progettazione ecocompatibile) previsti dal Capitolato.
- Alternative Ammissibili: Come indicato nel documento, in assenza dell'etichetta UNI EN ISO 14024, il fornitore può presentare una dichiarazione del produttore che deve però essere necessariamente verificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, unitamente alla documentazione tecnica che attesti il rispetto dei singoli criteri ambientali elencati (ENERGY STAR, RoHS II, REACH).



16/01/2026 09:34
Quesito #2
Buongiorno,
si pone il seguente quesito in merito al requisito R.S1 del cap tecnico . paragrafo 5 di pag 7:
Con riferimento al server infrastrutturale, qualora lo storage proposto fosse fornito con una piattaforma software di gestione e monitor come da vostra richiesta, usufruibile via browser HTLM5, sarebbe accettabile e possibile fornire questo soluzione software attraverso lo storage e non fornire il server di gestione ?

Si ringrazia
Cordiali saluti








19/01/2026 13:14
Risposta
In merito alla possibilità di fornire le funzionalità del server infrastrutturale direttamente tramite la piattaforma software dello storage, si rappresenta che, ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, è ammessa una soluzione alternativa al server fisico, a condizione che questa offra le stesse funzionalità e prestazioni richieste.
In particolare, la soluzione deve permettere la gestione completa via web (HTML5), l'autenticazione esterna e la diagnostica predittiva, esattamente come richiesto per il server fisico. L'integrazione delle funzionalità server non deve compromettere le prestazioni né la sicurezza del sistema. È obbligatorio garantire che le risorse hardware minime restino riservate ai processi di storage e che il traffico di gestione avvenga esclusivamente su porte dedicate, mantenendolo fisicamente separato dal traffico dati come richiesto dal Capitolato Tecnico.
L'amministrazione valuterà l'equivalenza in sede di esame dell'offerta tecnica. L'operatore economico dovrà dimostrare che la soluzione integrata è in grado di erogare le stesse funzionalità richieste al server fisico, garantendo al contempo il pieno rispetto dei requisiti prestazionali del sistema Storage.






16/01/2026 15:53
Quesito #3
Spettabile INGV,

Con riferimento, al requisito premiale 8.3, secondo cui le funzionalità anti-ransomware devono essere tutte native della NAS e non ottenute tramite componenti hardware e software aggiuntivi, si richiede, di estendere la premialità anche a soluzioni anti-ransomware basate su componenti hardware e software dedicati prodotte dallo stesso vendor della soluzione NAS, ed integrate con il sistema di storage, che condividono piattaforma di gestione, policy di sicurezza, meccanismi di audit e workflow operativi, operino in modo trasparente e coordinato con la NAS, senza introdurre complessità gestionali o dipendenze da terze parti.

Tale approccio consentirebbe di adottare una architettura di sicurezza con capacità elaborativa dedicata e pienamente coerente con la tecnologia e gestione della soluzione di storage. Tale soluzione che si ritiene migliorativa in quanto porterebbe livelli superiori di protezione, rilevamento e capacità di risposta agli attacchi ransomware, rimanendo in linea con gli obiettivi di sicurezza e resilienza del capitolato.

Ringraziamo porgiamo cordiali saluti


19/01/2026 15:57
Risposta
In merito al quesito posto, si precisa che il criterio di valutazione 8.3 prevede espressamente che le funzionalità anti-ransomware siano native della NAS e non ottenute tramite componenti HW e SW aggiuntivi. L'adozione di elementi hardware o software dedicati — ancorché prodotti dallo stesso vendor — si configura come soluzione tramite componenti aggiuntivi. Pertanto, ferma restando la valutazione della proposta nell'ambito dei criteri discrezionali, si conferma che per il punteggio tabellare 8.3 la condizione di natività senza componenti extra deve essere integralmente rispettata.

20/01/2026 10:53
Quesito #4
Buongiorno,

in merito ai REQUISITI richiesti al par. 6.2 e 6.3 del Disciplinare relativi al “Fatturato globale”, e ai ”Contratti analoghi” si chiede dove poterli indicare in quanto, salvo ns. svista, non vi sono sezioni dedicate né nella domanda di partecipazione, né nel DGUE.

Si chiede inoltre se, già in questa fase di debba produrre documentazione a comprova degli stessi o se la fase di comprova, con inserimento nel FVOE della relativa documentazione, avverrà, come di consueto, solo a seguito di aggiudicazione.



Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti







20/01/2026 16:53
Risposta
Si conferma che, l’Operatore Economico, dovrà completare la Sezione α della Parte IV del DGUE, barrando la casella 'Sì' per attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis.
Come indicato nel Disciplinare di gara, è necessario caricare i documenti a supporto dei requisiti speciali direttamente nella Busta Amministrativa in sede di offerta, oltre a renderli disponibili sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).


20/01/2026 16:15
Quesito #5
Spett.le INGV,
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.3 “Requisiti comuni della soluzione offerta” a pag.5, ed in particolare alla conformità ai “Criteri Ambientali Minimi (CAM), come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023:
- Efficienza energetica: il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della certificazione ENERGY STAR (nell'ultima versione vigente) o a standard equivalenti riconosciuti.
- Documentazione ambientale: la conformità ai criteri deve essere comprovata mediante il possesso di un'etichetta ambientale di Tipo I conforme alla norma UNI EN ISO 14024 o, in alternativa, tramite una dichiarazione del produttore verificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.”
Si fa presente che la certificazione UNI EN ISO 14024 non è tipicamente lo standard primario utilizzato per server e storage ed inoltre per gli apparati storage la certificazione ENERGY STAR non è tipicamente richiesta.
A tal proposito, si richiede possano essere soddisfatti i sopra riportati requisiti se per gli apparati in offerta il vendor fornisca i seguenti documenti e servizi:
- ECO Declaration (ECMA-370), rispondente allo standard ISO 14021 (Etichetta di Tipo II), una dichiarazione ambientale standardizzata specifica per prodotti ICT;
- Il PCF Sheet (Product Carbon Footprint Sheet), cioè una scheda informativa che riporta le emissioni totali di gas serra generate dal singolo prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. Si precisa che il vendor con gli apparati deve fornire anche un servizio atto ad azzerare l’impatto in termiti di CO2 equivalenti del server durante il suo ciclo di vita (5 anni) associato al prodotto e verificabile tramite il ralativo numero di serie su un sito pubblico del vendor stesso.

2) In riferimento alla Tabella Criteri di Valutazione, nello specifico al punto “N.12 - Certificazione Ambientale di Prodotto ISO di Tipo I, secondo la norma UNI EN ISO 14024” a pag.6 si richiede che possa essere considerata equivalente ai fini dell’attribuzione del punteggio migliorativo la fornitura da parte del vendor della ECO Declaration (ECMA-370), rispondente allo standard ISO 14021 (Etichetta di Tipo II), cioè una dichiarazione ambientale standardizzata specifica per prodotti ICT.

3) In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.4 “Requisiti minimi del sistema di storage avanzato ad alte prestazioni” a pag.6, ed in particolare al punto R.S1 - Architettura Sistema All Flash, “Almeno 128 GB di RAM per il controller/nodo”, si richiede che il requisito possa essere considerato soddisfatto in presenza di un sistema NAS composto da due controllers Active-Active in alta affidabilità con bilanciamento e failover automatico, che forniscano complessivamente 128GB di system memory e le seguenti prestazioni, ottenute con una occupazione media del sistema inferiore al 50% (quindi senza riduzione delle stesse in caso di failure di uno dei due controllers), di almeno 150K IOPS e un throughput di 2.95GB/s (su uno spazio di 700TiB), simulato con workload contemporaneo in parti uguali sia di Random R/W che Sequential R/W.

4) In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.5 “Requisiti minimi del server infrastrutturale o equivalente” a pag.7, si chiede conferma che, nel caso non venga offerto tale server in ottemperanza a quanto riportato nel C.T. e cioè “È Ammessa una soluzione alternativa al server con le stesse funzionalità, ovvero fornite dallo storage stesso.”, il vendor non avrebbe diritto al punteggio migliorativo di cui al punto 9 (9.1-9.5) a pag.4 e 5 della Tabella Criteri di Valutazione in quanto esse devono essere considerate relative ad una componente HW fisicamente distinta da quella che compone il sistema NAS, anche in funzione del requisito che tale server debba essere ospitato in una sala diversa da quella della NAS.

5) In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.5 “Requisiti minimi del server infrastrutturale o equivalente” a pag.7, ed in particolare al punto R.INF2 - Specifiche delle CPU, “Almeno 1 CPU con 8 cores e base frequency almeno 3 GHz”, si chiede conferma che il requisito possa ritenersi soddisfatto offrendo una CPU di ultima generazione Intel Xeon o AMD EPYC che disponga di almeno 8 cores con frequenza base di 2.7GHz.

6) Si richiedono cortesemente chiarimenti in merito alla documentazione prevista per la parità di genere. Nel caso di organizzazioni con un numero di dipendenti inferiore alle soglie generalmente associate all’obbligo o alla disponibilità della certificazione, si desidera sapere se sia possibile presentare, in alternativa, la relazione sulla parità di genere prevista per le imprese di dimensioni ridotte. Si chiede inoltre se tale relazione possa essere considerata equivalente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla certificazione stessa.

Grazie







22/01/2026 14:55
Risposta

Domanda n. 1): In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.3 “Requisiti comuni della soluzione offerta” a pag.5, ed in particolare alla conformità ai “Criteri Ambientali Minimi (CAM), come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023:
- Efficienza energetica: il dispositivo deve essere conforme ai requisiti della certificazione ENERGY STAR (nell'ultima versione vigente) o a standard equivalenti riconosciuti.
- Documentazione ambientale: la conformità ai criteri deve essere comprovata mediante il possesso di un'etichetta ambientale di Tipo I conforme alla norma UNI EN ISO 14024 o, in alternativa, tramite una dichiarazione del produttore verificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.”
Si fa presente che la certificazione UNI EN ISO 14024 non è tipicamente lo standard primario utilizzato per server e storage ed inoltre per gli apparati storage la certificazione ENERGY STAR non è tipicamente richiesta.
A tal proposito, si richiede possano essere soddisfatti i sopra riportati requisiti se per gli apparati in offerta il vendor fornisca i seguenti documenti e servizi:
- ECO Declaration (ECMA-370), rispondente allo standard ISO 14021 (Etichetta di Tipo II), una dichiarazione ambientale standardizzata specifica per prodotti ICT;
- Il PCF Sheet (Product Carbon Footprint Sheet), cioè una scheda informativa che riporta le emissioni totali di gas serra generate dal singolo prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. Si precisa che il vendor con gli apparati deve fornire anche un servizio atto ad azzerare l’impatto in termiti di CO2 equivalenti del server durante il suo ciclo di vita (5 anni) associato al prodotto e verificabile tramite il ralativo numero di serie su un sito pubblico del vendor stesso.
Risposta n. 1): La richiesta non può essere accolta. Il Capitolato Tecnico (par. 3) richiede tassativamente che la conformità ambientale sia comprovata da un'etichetta di Tipo I (UNI EN ISO 14024) o, in alternativa, da una "dichiarazione del produttore verificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato". L'ECO Declaration (Tipo II) e il PCF Sheet non sono idonei, poiché costituiscono semplici dichiarazioni del produttore prive della verifica di un ente terzo e della certificazione di Tipo I richieste. Inoltre, i servizi di compensazione CO2 non sostituiscono l’obbligo di rispettare i requisiti tecnici ambientali relativi a efficienza energetica, riciclabilità e assenza di sostanze pericolose."

Domanda n. 2): In riferimento alla Tabella Criteri di Valutazione, nello specifico al punto “N.12 - Certificazione Ambientale di Prodotto ISO di Tipo I, secondo la norma UNI EN ISO 14024” a pag.6 si richiede che possa essere considerata equivalente ai fini dell’attribuzione del punteggio migliorativo la fornitura da parte del vendor della ECO Declaration (ECMA-370), rispondente allo standard ISO 14021 (Etichetta di Tipo II), cioè una dichiarazione ambientale standardizzata specifica per prodotti ICT.
Risposta n. 2): La richiesta non può essere accolta. Il criterio n. 12 è classificato come Tabellare (T) e prevede l'assegnazione automatica del punteggio (1 punto) in presenza della "Certificazione Ambientale di Prodotto ISO di Tipo I, secondo la norma UNI EN ISO 14024". Documentazioni basate su standard diversi (ISO 14021) non daranno luogo all'assegnazione automatica del punto.

Domanda 3): In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.4 “Requisiti minimi del sistema di storage avanzato ad alte prestazioni” a pag.6, ed in particolare al punto R.S1 - Architettura Sistema All Flash, “Almeno 128 GB di RAM per il controller/nodo”, si richiede che il requisito possa essere considerato soddisfatto in presenza di un sistema NAS composto da due controllers Active-Active in alta affidabilità con bilanciamento e failover automatico, che forniscano complessivamente 128GB di system memory e le seguenti prestazioni, ottenute con una occupazione media del sistema inferiore al 50% (quindi senza riduzione delle stesse in caso di failure di uno dei due controllers), di almeno 150K IOPS e un throughput di 2.95GB/s (su uno spazio di 700TiB), simulato con workload contemporaneo in parti uguali sia di Random R/W che Sequential R/W.
Risposta 3): in riferimento al punto R.S1 del Capitolato Tecnico (Cap. 4, pag. 6), il requisito minimo è formulato in modo tassativo e richiede: “Almeno 128 GB di RAM per il controller/nodo”.

Domanda n. 4): In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.5 “Requisiti minimi del server infrastrutturale o equivalente” a pag.7, si chiede conferma che, nel caso non venga offerto tale server in ottemperanza a quanto riportato nel C.T. e cioè “È Ammessa una soluzione alternativa al server con le stesse funzionalità, ovvero fornite dallo storage stesso.”, il vendor non avrebbe diritto al punteggio migliorativo di cui al punto 9 (9.1-9.5) a pag.4 e 5 della Tabella Criteri di Valutazione in quanto esse devono essere considerate relative ad una componente HW fisicamente distinta da quella che compone il sistema NAS, anche in funzione del requisito che tale server debba essere ospitato in una sala diversa da quella della NAS.
Risposta n. 4): Si conferma che la soluzione integrata nello storage è ammessa e non preclude l'accesso ai punteggi migliorativi (9.1-9.5) della Tabella Criteri di Valutazione. Tali punteggi premiano le funzionalità offerte, indipendentemente dalla natura fisica o logica della soluzione. Resta onere del concorrente dimostrare nell'offerta tecnica come la soluzione garantisca ogni parametro premiante. Si ribadisce che il server (o la sua funzione equivalente) deve poter essere installato o operare a supporto delle attività in una sala distinta rispetto al sistema di storage principale, al fine di garantire la continuità operativa richiesta per la Sala di Sorveglianza Sismica.

Domanda n. 5): In riferimento al Capitolato Tecnico, cap.5 “Requisiti minimi del server infrastrutturale o equivalente” a pag.7, ed in particolare al punto R.INF2 - Specifiche delle CPU, “Almeno 1 CPU con 8 cores e base frequency almeno 3 GHz”, si chiede conferma che il requisito possa ritenersi soddisfatto offrendo una CPU di ultima generazione Intel Xeon o AMD EPYC che disponga di almeno 8 cores con frequenza base di 2.7GHz.
Risposta n.5): Si conferma che il requisito R.INF2 stabilisce una soglia minima di 3 GHz quale parametro di riferimento prestazionale. Tuttavia, l'offerta di una CPU con frequenza base di 2,7 GHz potrà essere ritenuta conforme a condizione che l'offerente dimostri in sede di offerta tecnica che l'efficienza e le prestazioni complessive della CPU proposta sono pari o superiori a quelle di una CPU rispondente al dato nominale di 3 GHz di generazioni precedenti. Resta inteso che la valutazione finale sull'effettiva equivalenza tecnologica e sulla rispondenza alle esigenze operative dell'Istituto è demandata alla discrezionalità tecnica della Commissione Giudicatrice.

Domanda n. 6): Si richiedono cortesemente chiarimenti in merito alla documentazione prevista per la parità di genere. Nel caso di organizzazioni con un numero di dipendenti inferiore alle soglie generalmente associate all’obbligo o alla disponibilità della certificazione, si desidera sapere se sia possibile presentare, in alternativa, la relazione sulla parità di genere prevista per le imprese di dimensioni ridotte. Si chiede inoltre se tale relazione possa essere considerata equivalente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla certificazione stessa.
Risposta n. 6): Per quanto concerne la partecipazione alla gara si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023. Il criterio di valutazione 11.1 della Tabella dei criteri di valutazione è di tipo tabellare (T), pertanto l'attribuzione automatica del punteggio è vincolata al "possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità".



20/01/2026 17:29
Quesito #6
Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al criterio di valutazione "Adozione prioritaria di componenti, tecnologie, servizi e infrastrutture con localizzazione italiana area NATO".
Con riferimento al punto 8.4 del disciplinare, si richiede conferma che il requisito di localizzazione italiana in area NATO debba intendersi come vincolo assoluto di filiera, con particolare riguardo ai seguenti punti:
Integrità della Supply Chain Hardware: Il requisito deve applicarsi alla totalità dei componenti, siano essi critici (quali CPU, RAM, unità di storage, schede di rete, schede madri, componenti logici e firmware) o non critici (quali ottiche, cablaggi e componenti passivi).
Sovranità del Ciclo del Software: Ogni fase di sviluppo, compilazione, verifica e test di Firmware, Software e Driver deve essere eseguita esclusivamente in Italia o entro i confini dei Paesi appartenenti all'area NATO.
Localizzazione della Produzione e dei Servizi: L'assemblaggio finale dei sistemi (sia totale che parziale) deve avvenire in Italia o in ambito NATO. Parimenti, ogni servizio o infrastruttura cloud deve essere erogato da datacenter localizzati nel medesimo perimetro.
Si chiede pertanto conferma che l'inclusione di un anche solo singolo componente, servizio o sviluppo proveniente da Paesi extra-NATO (o da entità soggette a giurisdizioni extra-NATO) determini il decadimento integrale del requisito di localizzazione per l'intera soluzione proposta. In tale circostanza, si conferma che il relativo punteggio migliorativo non verrà assegnato, stante l'interruzione della catena di fiducia e della sovranità tecnologica richiesta.



22/01/2026 10:05
Risposta
Il punteggio tabellare sarà assegnato in presenza di una dichiarazione che attesti l'adozione prioritaria di tecnologie e servizi localizzati in area NATO per le componenti essenziali e i servizi della soluzione offerta, senza estendere il vincolo in modo assoluto alla totalità della micro-componentistica passiva.






Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Via di Vigna Murata 605 Roma (RM)
Tel. 06518601
Email: aoo.roma@pec.ingv.it - PEC: aoo.roma@pec.ingv.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00