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Gara #1424

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV): LOTTO 1_ SEZIONE DI NAPOLI (SEDI DI NAPOLI: OSSERVATORIO VESUVIANO-Via DIOCLEZIANO E SEDE di ERCOLANO); LOTTO 2_SEZIONE DI CATANIA – OSSERVATORIO ETNEO; LOTTO 3_SEZIONE IRPINIA
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Informazioni appalto

14/08/2026
Aperta
Servizi
€ 13.576.841,87
Bilotta Massimo
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Categorie merceologiche

909112 - Servizi di pulizia di edifici
9834112 - Servizi di portineria
9834114 - Servizi di vigilanza di edifici
507 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
7731 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
90511 - Servizi di raccolta di rifiuti

Lotti

1
BCB3AE988C
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL' INGV: LOTTO 1_ SEZIONE DI NAPOLI (SEDI DI NAPOLI: OSSERVATORIO VESUVIANO-Via DIOCLEZIANO E SEDE di ERCOLANO)
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV): LOTTO 1_ SEZIONE DI NAPOLI (SEDI DI NAPOLI: OSSERVATORIO VESUVIANO-Via DIOCLEZIANO E SEDE di ERCOLANO
€ 2.882.237,54
€ 2.130.071,64
€ 5.343,84
2
BCB3AEA95F
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ INGV: LOTTO 2_SEZIONE DI CATANIA – OSSERVATORIO ETNEO (SEDI di PIAZZA ROMA, CUAD, NICOLOSI E OSSERVATORIO PIZZI DENERI).
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ INGV: LOTTO 2_SEZIONE DI CATANIA – OSSERVATORIO ETNEO (SEDI di PIAZZA ROMA, CUAD, NICOLOSI E OSSERVATORIO PIZZI DENERI).
€ 1.460.423,65
€ 1.116.225,96
€ 2.644,50
3
BCB3AEBA32
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ INGV: LOTTO 3_SEZIONE IRPINIA (SEDE di GROTTAMINARDA)
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI INTEGRATI PRESSO LE SEZIONI DELL’ INGV: LOTTO 3_SEZIONE IRPINIA (SEDE di GROTTAMINARDA)
€ 1.384.865,90
€ 1.104.005,76
€ 1.178,32

Scadenze

02/10/2026 18:00
27/09/2026 18:00
12/10/2026 18:00
16/10/2026 11:00

Allegati

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1.18 MB
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14/08/2026 10:19
1.98 MB
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1.46 MB
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1.00 MB
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14/08/2026 10:21
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14/08/2026 10:21
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14/08/2026 10:21
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14/08/2026 10:33
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allegato-14-modello-giustificativi-ribasso-manodopera.docx
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14/08/2026 10:33
18.64 kB
allegato-15-piano-assorbimento-personale-professionale.docx
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14/08/2026 10:33
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allegato-16-attestato-sopralluogo.docx
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14/08/2026 10:33
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allegato-17-modello-offerta-economica.docx
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14/08/2026 11:12
32.69 kB

Chiarimenti

19/08/2026 08:55
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
al fine di formulare correttamente l'offerta tecnica ed economica, si chiede di voler confermare i quantitativi minimi e i monti ore dei servizi inclusi nel Lotto 1, come desumibili dal Capitolato.
Reception/portierato Napoli: circa 8.440 ore/anno;Reception/portierato Ercolano: circa 7.500 ore/annoReception/portierato Ercolano extra: si prega di indicare una stima delle ore/giorni eventualmente richiesti in occasione di eventi istituzionaliVigilanza armata notturna Napoli: circa 2.920 ore/anno;Vigilanza armata notturna Ercolano: circa 4.380 ore/anno;Servizio di pulizia e igiene ambientale: il monte ore minimo annuo del sia pari a 9.932 ore/anno complessive per il Lotto 1 (Napoli ed Ercolano)Servizio di manutenzione del verde debba essere garantito per 1.664 ore/anno; con riferimento all'art. 6 del Capitolato, si rileva che l'organizzazione del servizio di manutenzione del verde prevista ("1 operatore per 3 giorni/settimana da aprile a settembre" e "1 operatore per 1 giorno/settimana da ottobre a marzo", per 8 ore/giorno) determinerebbe un fabbisogno stimato di circa 832 ore annueServizio di piccola manutenzione debba essere garantito mediante un monte ore annuo pari a 832 ore/anno su richiesta del DECServizi di ronda aritmica, apertura/chiusura sedi - si chiede di confermare che siano richiesti per entrambe le sedi di Napoli ed Ercolano
Cordiali saluti.
04/09/2026 13:06
Risposta
RISPOSTA:
1. Reception/portierato – sede di Napoli: si conferma un monte ore indicativo pari a circa 8.440 ore annue, determinato sulla base dell’articolazione del servizio prevista all’art. 4.1 del Capitolato. Il dato può subire lievi variazioni in funzione della distribuzione calendariale dei giorni dell’anno.

2. Reception/portierato – sede di Ercolano: si conferma un monte ore indicativo pari a circa 7.500 ore annue, determinato sulla base dell’articolazione prevista dal medesimo art. 4.1. Anche tale dato può subire lievi variazioni in funzione del calendario annuale.

3. Reception/portierato aggiuntivo – sede di Ercolano: il Capitolato prevede, in occasione di eventi istituzionali, l’affiancamento di un'ulteriore unità nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del sabato e della domenica. Non è previsto un numero minimo predeterminato di eventi né un autonomo monte ore annuo, trattandosi di una prestazione eventuale, da attivare in relazione alle effettive esigenze istituzionali e su indicazione del DEC. Ai fini della formulazione dell’offerta, si precisa che per tale prestazione è previsto un monte ore pari a 832 ore annue, garantito e integralmente compreso nel canone annuo.

4. Vigilanza GPG notturna – sede di Napoli: si conferma, ai sensi dell’art. 4.2 del Capitolato, lo svolgimento del servizio tutti i giorni, compresi sabati e festivi, dalle ore 23:00 alle ore 7:00, con una unità, per un monte ore indicativo di circa 2.920 ore annue.

5. Vigilanza GPG notturna – sede di Ercolano: si conferma, ai sensi dell’art. 4.2 del Capitolato, lo svolgimento del servizio tutti i giorni, compresi sabati e festivi, dalle ore 19:00 alle ore 7:00, con una unità, per un monte ore indicativo di circa 4.380 ore annue.

6. Servizio di pulizia e igiene ambientale: si conferma, ai sensi dell’art. 5.4 del Capitolato, un monte ore minimo complessivo pari a 9.932 ore annue, riferito all’insieme delle sedi di Napoli ed Ercolano. L’organizzazione del personale e la ripartizione delle ore tra le sedi dovranno assicurare l’esecuzione di tutte le attività e il rispetto delle frequenze minime previste dal Capitolato e dai relativi allegati.

7. Servizio di manutenzione del verde: si conferma il monte ore complessivo di 1.664 ore annue. Si precisa che l’indicazione contenuta nell’art. 6 del Capitolato deve intendersi riferita all’impiego di n. 2 operatori, per otto ore giornaliere, secondo la seguente articolazione: tre giorni a settimana da aprile a settembre e un giorno a settimana da ottobre a marzo.

8. Servizio di piccola manutenzione: si conferma il monte ore annuo di 832 ore, da utilizzare nei giorni feriali sulla base delle disposizioni impartite dal DEC, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato.

9. Ronda aritmica e apertura/chiusura delle sedi: si conferma che tali prestazioni riguardano entrambe le sedi di Napoli ed Ercolano. Il servizio di ronda deve essere svolto sia all’interno sia all’esterno delle sedi, con almeno tre passaggi notturni, secondo le modalità stabilite dall’art. 4.2 del Capitolato. Le operazioni di apertura e chiusura dovranno essere effettuate dalla G.P.G. negli orari e secondo le modalità indicati nel medesimo articolo.
19/08/2026 09:20
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
al fine di formulare correttamente l'offerta tecnica ed economica, si chiede di voler confermare i quantitativi minimi e i monti ore dei servizi inclusi nel Lotto 2, come desumibili dal Capitolato.
Reception/portierato sede di Piazza Roma (Catania): si chiede conferma che il servizio debba essere garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per un monte ore minimo pari a 8.760 ore/anno.Portierato notturno sede Piazza Roma: si chiede conferma che il servizio debba essere garantito tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi, dalle ore 23:00 alle ore 07:00, per un monte ore stimato pari a circa 2.920 ore/anno.
Totale monte ore per il servizio di Reception/portierato 11.680
Si chiede inoltre di confermare la correttezza dell'importo totale soggetto a ribasso del Lotto 2, indicato in € 1.460.423,65, in quanto la somma delle singole voci economiche riportate nella relativa tabella di dettaglio (portierato/receptionist, vigilanza, pulizie, manutenzione del verde e piccola manutenzione) risulta pari a € 1.456.490,73 e pertanto non coincide con il totale indicato.
Cordiali Saluti
04/09/2026 13:07
Risposta
RISPOSTA
1. Si confermano i monti ore indicati. Pertanto, il monte ore complessivo annuo previsto per i servizi di reception/portierato presso la sede di Piazza Roma è pari a 11.680 ore.
2. Si conferma la correttezza dell’importo totale soggetto a ribasso del Lotto 2, pari a € 1.460.423,65. La differenza di € 3.932,92 corrisponde al costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali previsto dall’art. 17 del Capitolato, economicamente ricompreso nella voce relativa ai servizi di pulizia, il cui importo complessivo è pertanto pari a € 498.195,25.

21/08/2026 17:11
Quesito #3
Si formulano i seguenti chiarimenti:







1. Con riferimento al requisito di cui al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, lettera b) del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più o tutti i lotti, sia sufficiente l’appartenenza ad una fascia di classificazione adeguata alla sommatoriadei valori minimi di ogni fascia indicata, ovvero pari a € 3.202.036,00 corrispondente ad una fascia g);







2. Si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di un Consorzio di all’art. 65, comma 2, lett. b) ) del D.Lgs. n. 36/2023, la fascia di classificazione delle pulizie ai sensi del D.M. n. 274/97 di cui al punto 6.1 Requisiti di idoneità professionale, lettera b), del Disciplinare di gara, debba essere posseduta esclusivamente dal suddetto Consorzio, oppure, in alternativa dalle consorziate esecutrici di tale attività, in modo tale che la somma delle fasce possedute da ciascuna consorziata sia uguale o superiore alla fascia richiesta per ciascun lotto.
3. Con riferimento ai requisiti richiesti ai punti 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, nel caso di partecipazione a tutti lotti, in virtù della possibilità di potersi aggiudicare tutti i lotti, si chiede conferma che i suddetti requisiti siano soddisfatti mediante il raggiungimento dell’importo complessivo previsto con riferimento alla sommatoria dei fatturati chiesti per singolo lotto oppure con riferimento all’importo complessivo del lotto di maggior valore;







4 Si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, le certificazioni premiali chieste fra i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica di ciascun lotto nei rispettivi allegati “…tabella criteri premiali…” , è sufficiente che siano possedute da almeno un componente del raggruppamento o in relazione all’attività che andrà a svolgere, in virtù anche della previsione presente nei singoli allegati suindicati che recita “…il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’ elemento richiesto.” ;







5. Infine si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di un Consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, le certificazioni premiali chieste fra i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, nei rispettivi allegati di ciascun lotto “…tabella criteri premiali…” , debbano essere possedute da almeno una consorziata indicata quale esecutrice e non anche da parte del Consorzio medesimo.







Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere







Distinti saluti








23/09/2026 10:35
Risposta
Risposta n. 1: Non si conferma la necessità di sommare gli importi dei servizi di pulizia relativi ai lotti per i quali si presenta offerta. Il paragrafo 6.1, lettera b), individua la fascia di classificazione richiesta separatamente per ciascun lotto. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito deve quindi essere posseduto e verificato con riferimento a ciascun lotto, senza cumulo degli importi.
Pertanto, l’appartenenza a una fascia che soddisfi la soglia più elevata tra quelle richieste per i lotti di partecipazione può essere utilizzata anche per gli altri lotti, purché rispetti autonomamente la fascia prevista per ciascuno di essi

Risposta n. 2: In conformità all'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e al Paragrafo 6.5, lett. a), del Disciplinare di gara, i requisiti di idoneità professionale e le relative abilitazioni devono essere posseduti dalla consorziata designata per l'esecuzione del servizio. Non è consentita la sommatoria o il cumulo delle fasce di qualificazione ex D.M. 274/1997 tra consorziate. Pertanto, ciascuna consorziata esecutrice deve possedere individualmente la fascia di classificazione adeguata all'importo del servizio di pulizia del lotto per il quale è indicata.

Risposta n. 3: Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e dei Paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, in assenza di una specifica clausola di cumulo, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono verificati distintamente per ciascun lotto.

Risposta n. 4: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, il possesso delle certificazioni deve essere valutato in relazione alla natura dello specifico criterio premiale e alle prestazioni eseguite dai singoli componenti.
In particolare, la licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia e le certificazioni EMAS e ISO 14001, in quanto direttamente riferite a specifici servizi o sistemi di gestione ambientale connessi all’esecuzione dell’appalto, devono essere possedute dal componente o dai componenti del RTI incaricati dell’esecuzione delle corrispondenti prestazioni, secondo la ripartizione dichiarata in sede di partecipazione. Quanto al criterio LCA, la certificazione può essere posseduta da almeno uno dei componenti del RTI. La documentazione prodotta deve indicare il servizio o il prodotto cui la LCA si riferisce, il componente del raggruppamento che eseguirà tale servizio o impiegherà tale prodotto e il relativo collegamento con l’offerta presentata. Il punteggio non è attribuito qualora la LCA riguardi attività o prodotti estranei all’appalto oppure non ne sia dimostrata l’effettiva applicazione nell’esecuzione. Per il rating di legalità e la certificazione della parità di genere, riferiti all’organizzazione aziendale e previsti quali elementi premiali dell’offerta, è sufficiente il possesso da parte di almeno un componente del raggruppamento.

Risposta n. 5: Si conferma. Nei consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, le certificazioni premiali direttamente connesse all’esecuzione devono essere riferibili al soggetto che svolge la corrispondente prestazione. Con specifico riferimento al criterio LCA, la certificazione può essere posseduta dal Consorzio oppure da una delle consorziate. La documentazione prodotta deve indicare il servizio o il prodotto cui la LCA si riferisce, la consorziata esecutrice che svolgerà tale servizio o impiegherà tale prodotto e il relativo collegamento con l’offerta presentata. Il punteggio non è attribuito qualora la LCA riguardi attività o prodotti estranei all’appalto oppure non ne sia dimostrata l’effettiva applicazione nell’esecuzione.
Per il rating di legalità e la certificazione della parità di genere, riferiti all’organizzazione aziendale e previsti quali elementi premiali dell’offerta, è sufficiente il possesso da parte del Consorzio oppure della consorziata indicata quale esecutrice.












25/08/2026 14:41
Quesito #4
in riferimento al criterio di valutazione delle offerte tecniche al punto 3.5, in merito al possesso della certificazione LCA, si chiede Vostra conferma che in caso di consorzio stabile che si presenta con la propria consorziata esecutrice dei servizi di vigilanza armata e reception, che per l'attribuzione del punteggio, la certificazione possa essere posseduta dal consorzio stabile stesso.




17/09/2026 17:05
Risposta
Risposta:
Si chiarisce che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile con indicazione di una o più consorziate esecutrici, con specifico riferimento al criterio LCA, la certificazione può essere posseduta dal Consorzio stesso oppure da una delle consorziate. La documentazione prodotta deve indicare il servizio o il prodotto cui la LCA si riferisce, il soggetto che svolgerà tale servizio o impiegherà tale prodotto e il relativo collegamento con l’offerta presentata. Il punteggio non è attribuito qualora la LCA riguardi attività o prodotti estranei all’appalto oppure non ne sia dimostrata l’effettiva applicazione nell’esecuzione.




25/08/2026 14:44
Quesito #5
in riferimento al requisito dell'iscrizione albo gestori ambientali per il lotto 1, si chiede Vostra gentile conferma che un'impresa non in possesso delle categorie richieste, visto il servizio secondario di raccolta e trasporto rifiuti, possa partecipare dichiarando subappalto ad idonea impresa in possesso delle categorie richieste.



22/09/2026 17:54
Risposta
RISPOSTA: Si conferma. Il concorrente privo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5, classe F o superiore, può partecipare alla procedura dichiarando di voler affidare integralmente in subappalto le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti a un operatore economico in possesso delle iscrizioni richieste.
In sede di offerta, il concorrente deve indicare in modo espresso e inequivoco il ricorso al subappalto per le predette attività e non potrà eseguirle direttamente in assenza della relativa iscrizione.
Resta fermo che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

27/08/2026 12:32
Quesito #6
Buongiorno la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1- si chiede se sia possibile partecipare a tutti i lotti.
2- in caso di risposta affermativa al quesito 1 si chiede se i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale siano soddisfatti dalla somma dei requisiti dei tre lotti oppure basti il possesso del requisito più alto , quindi quello relativo al lotto 1 ,per soddisfare anche il requisito del lotto 2 e 3.
3 - si chiede conferma che , in caso di partecipazione come Consorzio ,per l'attribuzione dei punteggi relativi al possesso delle certificazioni Licenza Ecolabel - ISO 14001 - LCA - Rating di legalità - parità di genere, basti che queste siano possedute da una sola delle società che costituiscono il consorzio.
4 - si chiede conferma che in caso di Avvalimento di uno dei requisiti di partecipazione , lo stesso deve essere fatto nei confronti di una delle società esecutrici componente del consorzio e non in capo al consorzio.
5 - si chiede se la Certificazione Ecolabel possa essere oggetto di avvalimento premiale.
6 - si chiede se in caso di O.E. primo classificato per tutti i lotti , questi possano essere aggiudicati tutti allo stesso O.E.
restando inattesa di riscontro
si porgono
distinti saluti





20/09/2026 18:04
Risposta
Risposta n. 1: Si conferma. È consentita la partecipazione a tutti i lotti.

Risposta n. 2: Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e dei Paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, in assenza di una specifica clausola di cumulo, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono verificati distintamente per ciascun lotto.

Risposta n. 3: Nei consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, le certificazioni premiali direttamente connesse all’esecuzione devono essere riferibili al soggetto che svolge la corrispondente prestazione.
In particolare, la licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia e la certificazione ISO 14001, in quanto direttamente connesse a specifici servizi o sistemi di gestione ambientale impiegati nell’esecuzione dell’appalto, devono essere possedute dalla consorziata o dalle consorziate indicate quali esecutrici delle corrispondenti prestazioni.
Con specifico riferimento al criterio LCA, la certificazione può essere posseduta dal Consorzio stesso oppure da una delle consorziate. La documentazione prodotta deve indicare il servizio o il prodotto cui la LCA si riferisce, il soggetto che svolgerà tale servizio o impiegherà tale prodotto e il relativo collegamento con l’offerta presentata. Il punteggio non è attribuito qualora la LCA riguardi attività o prodotti estranei all’appalto oppure non ne sia dimostrata l’effettiva applicazione nell’esecuzione.
Per il rating di legalità e la certificazione della parità di genere, riferiti all’organizzazione aziendale e previsti quali elementi premiali dell’offerta, è sufficiente il possesso da parte del Consorzio oppure di almeno una consorziata indicata quale esecutrice.

Risposta n. 4: Non si conferma. In caso di partecipazione mediante consorzio, il contratto di avvalimento deve essere stipulato dal consorzio concorrente, in qualità di ausiliato. L’impresa ausiliaria può essere anche una consorziata, purché sia giuridicamente distinta, possieda il requisito e assuma gli obblighi derivanti dal contratto. Quando l’avvalimento riguarda la licenza prefettizia, l’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 o il requisito professionale per il verde, l’ausiliaria deve eseguire direttamente le prestazioni cui il requisito si riferisce, con applicazione delle disposizioni in materia di subappalto.

Risposta n. 5: L’eventuale ricorso all’avvalimento premiale è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e del paragrafo 7 del Disciplinare. Il contratto di avvalimento non può limitarsi al mero prestito formale della certificazione, ma deve individuare concretamente le risorse e il complesso organizzativo messi a disposizione dall'ausiliaria.

Risposta n. 6: Si conferma. Non essendo previsto dalla documentazione di gara un limite al numero di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, qualora lo stesso concorrente risulti primo in graduatoria in tutti e tre i lotti, potranno essergli aggiudicati tutti i lotti, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste.







01/09/2026 12:10
Quesito #7
Oggetto: Richiesta chiarimento – Lotto 1 – Requisiti professionali per attività di manutenzione del verde
Spett.le Istituto Nazionaledi Geofisica e Vulcanologia (INGV)
“Con riferimento al Lotto 1 il possesso dei requisiti professionali prescritti per l’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde ai sensi dell’art 12 della legge 28 Luglio 2016 n 154 e dell’accordo sancito in Conferenza Stato regioni del 22 Febbraio 2018 (Rep. Atti n.49/CSR), nonché disponibilità per l’esecuzione dell’attività specialistica di ricognizione e censimento del patrimonio vegetale previste dal Capitolato, di un professionista abilitato e iscritto al competente ordine professionale in possesso di competenze coerenti con le predette attività, può essere dimostrato tramite professionista iscritto all’Ordine Architetti sezione A?”
cordiali saluti

04/09/2026 13:47
Risposta
Non si conferma. La sola iscrizione alla sezione A dell’Ordine degli Architetti non è sufficiente.
L’operatore economico deve possedere lo specifico requisito professionale previsto dall’art. 12 della legge n. 154/2016 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, Rep. atti n. 49/CSR relativo all’abilitazione all’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde. Tale requisito non può essere sostituito dall’iscrizione di un professionista all’Ordine degli Architetti.
Per le attività specialistiche di ricognizione e censimento del patrimonio vegetale, il professionista incaricato deve inoltre essere iscritto al competente Ordine professionale e possedere un titolo e competenze coerenti con le prestazioni richieste, da documentare secondo quanto previsto dal Disciplinare.

02/09/2026 15:34
Quesito #8
Spett.le Amministrazione,
si richiede con la presente riscontro ai seguenti chiarimenti:
- Si richiede se sia possibile avvalersi del subappalto di necessità e/o qualificante per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere d) e f) di cui all’articolo 6.1 del Disciplinare
- Si richiede se in caso di partecipazione del medesimo operatore economico su tutti e tre i lotti sia sufficiente dimostrare il possesso dei requisiti per il lotto di maggior valore economico
Si resta in attesa di un vs gentile riscontro.
Cordialmente,
Ufficio Gare




22/09/2026 17:25
Risposta
Risposta n. 1: Con riferimento ai requisiti previsti dal paragrafo 6.1, lettere d) e f), del Disciplinare, si precisa quanto segue.

Il requisito di cui alla lettera d), relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5, classe F o superiore, deve essere posseduto:
• dal concorrente, in caso di partecipazione in forma singola;
• dal componente del raggruppamento temporaneo incaricato dell’esecuzione delle prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, ai sensi del paragrafo 6.4 del Disciplinare;
• in caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dalla consorziata indicata quale esecutrice delle relative prestazioni, ai sensi del paragrafo 6.5 del Disciplinare. Per tale requisito non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e del paragrafo 7 del Disciplinare.

Il requisito di cui alla lettera f), relativo all’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, deve essere posseduto:
• dal concorrente, in caso di partecipazione in forma singola;
• dal componente del raggruppamento temporaneo incaricato dell’esecuzione delle prestazioni di manutenzione del verde;
• in caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dalla consorziata indicata quale esecutrice delle relative prestazioni, ai sensi del paragrafo 6.5 del Disciplinare.
Il concorrente che ne sia privo può ricorrere all’avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal paragrafo 7 del Disciplinare. In tal caso, l’impresa ausiliaria deve eseguire direttamente le prestazioni cui il requisito si riferisce.
Resta ferma, per le attività specialistiche di ricognizione e censimento del patrimonio vegetale, la disponibilità di un professionista abilitato, iscritto al competente Ordine professionale e in possesso di competenze coerenti con le attività richieste.

Risposta n. 2: Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e dei Paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, in assenza di una specifica clausola di cumulo, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono verificati distintamente per ciascun lotto.




03/09/2026 17:01
Quesito #9
In riferimento all’attribuzione dei punteggi tabellari Possesso della Certificazione LCA (Life Cycle Assessment) e Rating di legalità delle imprese (art. 5-ter del D.L. 1/2012), si chiede come questo venga attribuito in caso di partecipazione in RTI.




17/09/2026 17:08
Risposta
RISPOSTA
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, il possesso delle certificazioni deve essere valutato in relazione alla natura dello specifico criterio premiale e alle prestazioni eseguite dai singoli componenti.
Quanto al criterio LCA, la certificazione può essere posseduta da almeno uno dei componenti del RTI. La documentazione prodotta deve indicare il servizio o il prodotto cui la LCA si riferisce, il componente del raggruppamento che eseguirà tale servizio o impiegherà tale prodotto e il relativo collegamento con l’offerta presentata. Il punteggio non è attribuito qualora la LCA riguardi attività o prodotti estranei all’appalto oppure non ne sia dimostrata l’effettiva applicazione nell’esecuzione. In presenza di tali condizioni.

Per il rating di legalità e la certificazione della parità di genere, riferiti all’organizzazione aziendale e previsti quali elementi premiali dell’offerta, è sufficiente il possesso da parte di almeno un componente del raggruppamento.


11/09/2026 11:19
Quesito #10
Si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un Consorzio di all’art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che affida l’esecuzione delle attività a una consorziata esecutrice priva del requisito di abilitazione previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, richiamato alla lettera e) del punto 6.1 «Requisiti di idoneità professionale» del Disciplinare di gara, sia ammesso che la medesima consorziata ricorra direttamente all’avvalimento da un’impresa esterna in possesso del suddetto requisito e stipuli in proprio il relativo contratto con l’impresa ausiliaria, anziché che il contratto di avvalimento venga stipulato dal Consorzio concorrente come previsto dalla normativa vigente.
Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti



17/09/2026 17:28
Risposta
Non si conferma.
In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente nei confronti della Stazione appaltante è il Consorzio e, pertanto, l’eventuale contratto di avvalimento con un’impresa esterna deve essere stipulato dal Consorzio medesimo, in qualità di impresa ausiliata. Non è ammesso che la consorziata esecutrice, che non assume autonomamente la qualità di concorrente, stipuli in proprio il contratto di avvalimento in sostituzione del Consorzio.



11/09/2026 15:32
Quesito #11
Con riferimento all'appalto in oggetto ed esaminati gli atti di gara, Vi chiediamo, in considerazione della complessità e della dislocazione territoriale dei servizi stessi, , di concedere una proroga di almeno 30 giorni rispetto al termine del 02 ottobre prossimo, onde consentirci la predisposizione di una relazione accurata, che risponda in modo ottimale alle esigenze di codesta Azienda.
Nella certezza che vorrete garantire la più ampia partecipazione alla gara, ringraziando per l'attenzione, inviamo i migliori saluti.

14/09/2026 15:29
Risposta
La richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta.
Tenuto conto della data di pubblicazione della procedura e del termine fissato per la presentazione delle offerte, si ritiene che il periodo concesso sia congruo e proporzionato alla natura e alla complessità dell’appalto, consentendo agli operatori economici di predisporre un’offerta adeguatamente ponderata.

Non sono, inoltre, intervenute modifiche significative agli atti di gara né ricorrono le ulteriori circostanze previste dall’art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023 che rendano necessaria la proroga.
14/09/2026 08:58
Quesito #12
La scrivente società, interessata a partecipare alla presente procedura, allo scopo di poter formulare un’offerta che tenga debito conto di tutti gli elementi tecnici, organizzativi ed economici in grado di sfociare in una proposta il più possibile mirata ed attendibile, stante la complessità della commessa, con la presente richiede la concessione di una congrua proroga dei termini di scadenza della presentazione dell’offerta attualmente fissati per il giorno 02.10.2026.
Confidando nell’accoglimento della presente richiesta, in attesa, si porgono i migliori saluti.


14/09/2026 15:32
Risposta
La richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta.
Tenuto conto della data di pubblicazione della procedura e del termine fissato per la presentazione delle offerte, si ritiene che il periodo concesso sia congruo e proporzionato alla natura e alla complessità dell’appalto, consentendo agli operatori economici di predisporre un’offerta adeguatamente ponderata.

Non sono, inoltre, intervenute modifiche significative agli atti di gara né ricorrono le ulteriori circostanze previste dall’art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023 che rendano necessaria la proroga.

14/09/2026 09:11
Quesito #14
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto tenuto conto del principio del favor partecipationis (massima partecipazione) e della natura strutturale dei Consorzi Stabili (art. 65, comma 2, lett. d, D.Lgs. 36/2023), si chiede di confermare che in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio Stabile, il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS e la fascia di classificazione debbano essere in capo esclusivamente rispettivamente alla sola consorziata designata per l'esecuzione dei servizi di vigilanza armata e alla sola consorziata designata all'esecuzione dei servizi di pulizia e non anche al Consorzio stabile.


18/09/2026 17:16
Risposta

Si conferma. Ai sensi dell’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e del paragrafo 6.5 del Disciplinare di gara, come rettificato con il presente avviso, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi necessari per l’esecuzione dei servizi devono essere posseduti dalla consorziata designata per lo svolgimento della relativa prestazione. Pertanto:
• la licenza prefettizia prevista dall’art. 134 T.U.L.P.S., comprensiva delle classi funzionali necessarie, deve essere posseduta dalla consorziata designata per l’esecuzione dei servizi di vigilanza armata;
•l’iscrizione prevista dalla Legge n. 82/1994 e dal D.M. n. 274/1997, con appartenenza alla fascia di classificazione adeguata al lotto di partecipazione, deve essere posseduta dalla consorziata designata per l’esecuzione dei servizi di pulizia.
14/09/2026 10:28
Quesito #15
Buongiorno

Si formulano i seguenti quesiti con riferimento ai requisiti richiesti per il solo Lotto 1 per la manutenzione del verde.

1) A quale Ordine professionale di appartenenza deve essere iscritto il professionista: Periti Agrari, Periti Agrari Laureati, Dottori Agronomi e Forestali?



2) Se il requisito richiesto può essere soddisfatto avendo in organico un dipendente con diploma di Perito Agrario con esperienza pluridecennale, rientrante nei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde ai sensi dell’art. 12 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 e dell’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018 (Rep. Atti n.49/CSR), e fornendo contestualmente l’indicazione del nominativo, titolo professionale e Ordine professionale di appartenenza con numero di iscrizione, mediante dichiarazione di disponibilità del professionista esterno che firmerà le valutazioni richieste da capitolato.

Ringraziamo anticipatamente.

Cordiali saluti



22/09/2026 17:22
Risposta
Risposta n. 1
Il Disciplinare non individua uno specifico Ordine o Collegio professionale. Il professionista incaricato delle attività specialistiche di ricognizione e censimento del patrimonio vegetale può essere iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali oppure al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, purché il titolo posseduto e le competenze professionali siano coerenti con le attività concretamente richieste dal Capitolato e rientrino nelle attribuzioni previste dal rispettivo ordinamento professionale.

Risposta n. 2
Si conferma. I due requisiti possono essere soddisfatti mediante soggetti diversi. Il requisito relativo all’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde può essere comprovato attraverso un dipendente in possesso del diploma di Perito Agrario e dei requisiti previsti dall’art. 12 della Legge n. 154/2016 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, purché stabilmente inserito nell’organizzazione dell’impresa e il requisito sia validamente riferibile a quest’ultima secondo le disposizioni applicabili. L’impresa deve risultare regolarmente abilitata all’esercizio dell’attività alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Per le attività specialistiche di ricognizione, censimento e sottoscrizione delle valutazioni previste dal Capitolato, è invece ammesso il ricorso a un professionista esterno, purché abilitato, iscritto al competente Ordine o Collegio professionale e dotato di competenze coerenti con le prestazioni richieste. In sede di partecipazione dovranno essere indicati il nominativo, il titolo professionale, l’Ordine o Collegio di appartenenza, il numero di iscrizione e la dichiarazione di disponibilità del professionista, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1, lettera e), del Disciplinare rettificato.


14/09/2026 15:58
Quesito #16
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire se, ai fini della partecipazione ai tre Lotti, sia sufficiente che l’operatore economico esecutore dei servizi di vigilanza armata sia in possesso della Licenza Prefettizia di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. per le classi funzionali A e B, oppure se tale autorizzazione debba necessariamente prevedere già l’estensione territoriale sulle province di Napoli e Catania e sil comune di Grottaminarda

14/09/2026 16:50
Risposta
Si conferma. Ai fini della partecipazione è sufficiente il possesso di una licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. in corso di validità, comprensiva delle classi funzionali A e B.

L’estensione territoriale non è richiesta alla data di presentazione dell’offerta, fermo restando che, prima dell’avvio del servizio, l’esecutore dovrà aver effettuato la prescritta notifica alla Prefettura competente, ai sensi dell’art. 257-ter del R.D. n. 635/1940, per le province di Napoli, Catania e Avellino, nella quale ricade il Comune di Grottaminarda, e non dovranno essere intervenuti provvedimenti interdittivi.
14/09/2026 16:04
Quesito #17
Con riferimento alla partecipazione in forma associata (Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire se il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (di cui al paragrafo 6.1, lett. d) del Disciplinare di gara) debba essere posseduto esclusivamente dall’operatore economico espressamente designato all'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, oppure se tale requisito debba estendersi anche all'operatore economico incaricato dell'esecuzione dei diversi servizi di pulizia degli edifici

14/09/2026 17:10
Risposta
Si chiarisce che il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle categorie 4 e 5, classe F o superiore, deve essere posseduto esclusivamente dall’operatore economico del RTI incaricato dell’esecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Tale requisito non deve essere posseduto anche dall’operatore incaricato dei servizi di pulizia degli edifici, qualora quest’ultimo non esegua le predette attività di raccolta e trasporto. Resta fermo che per tale requisito non è ammesso l’avvalimento.
15/09/2026 13:01
Quesito #18
Con riferimento alla procedura in oggetto, premesso che l'operatore economico concorrente è in possesso della prescritta Licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., nel caso in cui, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, i servizi di vigilanza armata vengano affidati in subappalto a un'impresa terza, è sufficiente che il requisito dell'estensione territoriale della Licenza Prefettizia (per le sedi di Napoli, Catania o Grottaminarda/Avellino, a seconda del lotto di riferimento) sia posseduto esclusivamente dall'impresa subappaltatrice esecutrice?


23/09/2026 12:33
Risposta
Si conferma. Ai fini della partecipazione è sufficiente il possesso di una licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. in corso di validità, comprensiva delle classi funzionali A e B.

L’estensione territoriale non è richiesta alla data di presentazione dell’offerta, fermo restando che, prima dell’avvio del servizio, l’esecutore dovrà aver effettuato la prescritta notifica alla Prefettura competente, ai sensi dell’art. 257-ter del R.D. n. 635/1940, per le province di Napoli, Catania e Avellino, nella quale ricade il Comune di Grottaminarda, e non dovranno essere intervenuti provvedimenti interdittivi.


15/09/2026 17:28
Quesito #19
Con la presente si chiede di confermare che, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, l'imposta di bollo relativa alla partecipazione alla procedura di gara da parte di una RTI costituenda debba essere assolta unicamente dalla società Mandataria capogruppo e non anche dalle imprese mandanti

22/09/2026 15:35
Risposta
Si conferma. In caso di RTI costituendo, la domanda di partecipazione è unica, ancorché debba essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, ai sensi del paragrafo 15.1 del Disciplinare. L'imposta di bollo è quindi assolta una sola volta con riferimento alla domanda e può essere versata dalla futura mandataria in nome e per conto del costituendo RTI; non è richiesto un distinto assolvimento da parte di ciascuna mandante. Restano ferme le modalità e la misura dell'imposta indicate nel medesimo paragrafo 15.1.

15/09/2026 17:30
Quesito #20
Si chiede conferma che in luogo alla dichiarazione “Allegato 9 - Modulo autocertificazione Antimafia; di cui al punto 15.9 del Disciplinare di gara, sia possibile produrre la copia conforme all'originale dell'iscrizione alla White List


22/09/2026 15:37
Risposta
Non si conferma. L'iscrizione nella White List non sostituisce la presentazione dell'Allegato 9 - Modulo autocertificazione Antimafia, espressamente richiesto dal paragrafo 15 del Disciplinare tra i documenti della Busta amministrativa. Il concorrente deve pertanto produrre l'Allegato 9 debitamente compilato e sottoscritto. Gli estremi dell'iscrizione nella White List possono essere indicati nella sezione specifica della Domanda di partecipazione e la relativa documentazione può essere allegata ai fini delle verifiche antimafia.


16/09/2026 12:43
Quesito #21
Buongiorno
si chiede se ,in caso di partecipazione a tutti il lotti , sia possibile redigere un'unica domanda di partecipazione con l'indicazione dei lotti a cui si partecipa oppure sia necessario produrre documentazione separata per singolo lotto .


grazie

22/09/2026 15:42
Risposta
Non si conferma. In caso di partecipazione a più lotti, è necessario presentare una distinta domanda di partecipazione per ciascun lotto per il quale si intende concorrere, unitamente alla relativa documentazione richiesta.




16/09/2026 12:59
Quesito #22
Buongiorno
si chiede conferma che in caso di partecipazione di una Società consortile a responsabilità limitata , al fine di soddisfare il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, la stessa debba essere in capo alla sola consorziata indicata come esecutrice e non in capo alla società consortile.

Restando in attesa di riscontro,
si porgono,
distinti saluti.


22/09/2026 15:48
Risposta
Le iscrizioni in albi o registri speciali e gli ulteriori titoli abilitativi di cui al paragrafo 6.1, lettere, b), c), d) e) devono essere posseduti dalla consorziata designata per l’esecuzione della prestazione, secondo quanto prescritto dal par.6.5 lett. b) del disciplinare

16/09/2026 14:14
Quesito #23
Buongiorno
Si chiede conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 TULPS, sia possibile ricorrere all’avvalimento nei confronti di una delle consorziate esecutrici, anziché in capo alla Società consortile a responsabilità limitata, stabilendo poi nel relativo contratto di avvalimento l'obbligo per l'impresa ausiliaria di eseguire direttamente le prestazioni connesse a detti requisiti per l'intera durata dell'appalto.

Restando in attesa di riscontro,
si porgono,
distinti saluti.


22/09/2026 15:51
Risposta
Non si conferma nei termini prospettati. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto di avvalimento deve intercorrere tra l’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria. Qualora l’avvalimento riguardi un’autorizzazione o altro titolo abilitativo, quale la licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., l’art. 104, comma 3, prevede che le relative prestazioni siano eseguite direttamente dall’impresa ausiliaria, come stabilito anche dal par. 7 del Disciplinare rettificato.

16/09/2026 14:54
Quesito #24
Con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione al Lotto 3, per il servizio di pulizia edifici, si chiede se è possibile partecipare con un'azienda che ha iniziato la propria attività, nell'anno 2024, ed ha realizzato un fatturato specifico nell'anno 2025 pari ad € 509.000,00 e ha eseguito un contratto di servizi analoghi nel solo anno 2025 pari almeno ad euro 250.000,00, anche in considerazione che l'importo a base di gara nel triennio per i servzi di pulizia Lotto 3 è pari ad € € 342.651,60.


23/09/2026 12:36
Risposta

Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria, il paragrafo 6.2 del Disciplinare richiede per il Lotto 3 un fatturato globale, e non un fatturato specifico relativo ai servizi di pulizia, pari ad almeno euro 2.500.000,00, da determinare nei migliori tre anni degli ultimi cinque. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, tale soglia è rapportata al periodo di attività effettivamente svolto. Il fatturato specifico di euro 509.000,00 realizzato nel 2025 può concorrere al fatturato globale, ma non consente, da solo, di attestare il raggiungimento della soglia riproporzionata, che dovrà essere verificata considerando la data effettiva di inizio dell'attività e il fatturato globale maturato nell'intero periodo.

Quanto al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3, l'esecuzione negli ultimi dieci anni di un unico contratto di servizi analoghi di pulizia di edifici, di importo almeno pari a euro 250.000,00, soddisfa il requisito relativo a tale prestazione, purché il contratto sia regolarmente eseguito e comprovato con la documentazione prevista dal Disciplinare.

Restano in ogni caso necessari tutti gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti per il Lotto 3, compresa l'iscrizione per le attività di pulizia nella fascia di classificazione richiesta dal paragrafo 6.1. L'importo a base di gara del servizio di pulizia non sostituisce né modifica le soglie di qualificazione espressamente stabilite dai paragrafi 6.2 e 6.3.




17/09/2026 12:58
Quesito #25
Con riferimento alla procedura in oggetto, premesso che l'operatore economico concorrente è in possesso della prescritta Licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., in caso di aggiudicazione dell'appalto, i servizi di vigilanza armata possono essere affidati ad un istituto per la classe funzionale A e un altro istituto per la classe funzionale B?

23/09/2026 12:32
Risposta
Si conferma, con le precisazioni che seguono. I servizi riconducibili alle classi funzionali A e B possono essere affidati in subappalto a due distinti istituti di vigilanza, purché ciascun subappaltatore sia titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 TULPS valida per la specifica classe funzionale affidata e abbia effettuato, prima dell’avvio del servizio, la prescritta comunicazione relativa all’ambito territoriale di esecuzione. Resta fermo che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente deve già possedere il requisito di partecipazione previsto dal paragrafo 6.1, lettera c), del Disciplinare, comprensivo delle classi funzionali A e B richieste. Il subappalto non può pertanto essere utilizzato per integrare una classe funzionale mancante al momento della partecipazione.
21/09/2026 10:05
Quesito #29
Si chiede conferma che, il requisito di idoneità professionale relativo all’abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, trattasi di refuso in quanto non richiesto fra i requisiti elencati al paragrafo “6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE” del Disciplinare di gara, ma inserito e disciplinato unicamenteal paragrafo “6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE” e non anche al successivo paragrafo “6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.”.



Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

22/09/2026 15:56
Risposta
Si conferma che l’abilitazione prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 non è indicata nel paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara quale requisito di partecipazione. I richiami contenuti nel paragrafo 6.4, punto 5, e nel paragrafo 7 rappresentano un refuso.
Resta fermo il paragrafo 9 del Disciplinare, che configura l’abilitazione prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 come condizione di esecuzione per le sole prestazioni del Lotto 1 che comportano installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti elettrici, elettronici, di videosorveglianza e antintrusione. Il soggetto che esegue tali prestazioni deve possedere l’abilitazione al momento dell’esecuzione e per tutta la durata delle relative attività.


21/09/2026 11:51
Quesito #30
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si chiede di voler dettagliare le seguenti voci al fine di formulare una più precisa offerta:

Elenco CER trattatiQuantità per tipologia di CER trattata nell’ultimo annoFrequenza di ritiro per singolo CERSe c’è un prezziario dei CER trattati

Si ringrazia in anticipo.
Saluti

22/09/2026 15:57
Risposta
Per il Lotto 1, l’elenco dei rifiuti speciali oggetto del servizio è contenuto nell’Allegato 7 – “Elenco rifiuti speciali” al relativo Capitolato tecnico.
Per i Lotti 2 e 3 non è previsto un autonomo elenco dei codici EER. Il servizio riguarda la produzione limitata e occasionale di rifiuti speciali connessi alle attività svolte presso le sedi, quali, ove prodotti, materiali e apparecchiature fuori uso, consumabili esausti, rifiuti derivanti dalle attività manutentive e altri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Il pertinente codice EER sarà individuato in relazione all’origine e alle caratteristiche del rifiuto effettivamente prodotto.

21/09/2026 14:45
Quesito #31
CHIARIMENTO 1

Si chiede conferma che si possa partecipare in forma diversa (singola o raggruppata) e che si possa ricoprire ruoli differenti nei singoli lotti, anche in virtù del fatto che i singoli lotti sono interessati da attività diverse.

Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti



CHIARIMENTO 2

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla tabella riportata al paragrafo 3 del disciplinare di gara relativo all'importo a base di gara del Lotto 2, si rileva che la sommatoria degli importi delle singole prestazioni indicate risulta pari a:



Servizi di portineria/receptionist: € 854.725,19;Servizi di vigilanza di edifici/manutenzione impianti di sicurezza: € 72.106,96;Servizi di pulizia di edifici: € 494.262,33;Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi: € 19.664,58;Riparazione e manutenzione di impianti di edifici per piccola manutenzione: € 15.731,67.



La relativa sommatoria risulta pari a € 1.456.490,73, mentre nel documento viene indicato un importo totale soggetto a ribasso pari a € 1.460.423,65, con uno scostamento di € 3.932,92.

Analogamente, aggiungendo gli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 2.644,50, l'importo complessivo risulterebbe pari a € 1.459.135,23, anziché € 1.463.068,15 come riportato nella documentazione di gara.

Si chiede pertanto di confermare quale sia il corretto importo posto a base di gara del Lotto 2.

Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti



23/09/2026 12:19
Risposta
Risposta 1: Si conferma. Considerata l’autonomia dei singoli lotti, il medesimo operatore economico può partecipare con forme e ruoli differenti nei diversi lotti, ad esempio come concorrente singolo in un lotto e quale componente di un raggruppamento in un altro, oppure come mandatario in un lotto e mandante in un altro.
Resta fermo, per ciascun lotto, quanto previsto dal paragrafo 4 del Disciplinare e dagli articoli 67, comma 4, e 68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alle situazioni riconducibili a un unico centro decisionale e al divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.


Risposta 2: Si conferma la correttezza dell’importo totale soggetto a ribasso del Lotto 2, pari a € 1.460.423,65. La differenza di € 3.932,92 corrisponde al costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali previsto dall’art. 17 del Capitolato, economicamente ricompreso nella voce relativa ai servizi di pulizia, il cui importo complessivo è pertanto pari a € 498.195,25.


22/09/2026 12:32
Quesito #32
Buongiorno,

chiediamo cortesemente un Vostro gentile riscontro al quesito n. 15, trasmesso in data 14/09/2026, che ad oggi risulta ancora in attesa di risposta.

Per agevolarne la consultazione, ne riportiamo di seguito il contenuto.

Segnaliamo che il chiarimento richiesto risulta indispensabile ai fini della definizione della compagine di partecipazione e delle relative scelte organizzative. Per tale motivo, chiediamo altresì che venga concessa una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire agli operatori economici di predisporre correttamente la propria partecipazione una volta acquisiti i necessari chiarimenti.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.


"QUESITO N. 15
Buongiorno

Si formulano i seguenti quesiti con riferimento ai requisiti richiesti per il solo Lotto 1 per la manutenzione del verde.

1) A quale Ordine professionale di appartenenza deve essere iscritto il professionista: Periti Agrari, Periti Agrari Laureati, Dottori Agronomi e Forestali?


2) Se il requisito richiesto può essere soddisfatto avendo in organico un dipendente con diploma di Perito Agrario con esperienza pluridecennale, rientrante nei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde ai sensi dell’art. 12 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 e dell’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018 (Rep. Atti n.49/CSR), e fornendo contestualmente l’indicazione del nominativo, titolo professionale e Ordine professionale di appartenenza con numero di iscrizione, mediante dichiarazione di disponibilità del professionista esterno che firmerà le valutazioni richieste da capitolato."




22/09/2026 17:23
Risposta
Si comunica che si è provveduto al riscontro del quesito n.15
22/09/2026 12:38
Quesito #33
QUESITO 1 — Criterio 3.5 (certificazione LCA)

«Con riferimento al criterio di valutazione 3.5 "Possesso della Certificazione LCA (Life Cycle Assessment)", previsto nelle tabelle dei criteri premiali di ciascuno dei tre lotti, considerato che il criterio e le risposte già pubblicate fanno riferimento alla certificazione LCA "riferita ai servizi e/o ai prodotti impiegati nell'appalto", con onere di indicare il servizio o il prodotto cui la LCA si riferisce, il soggetto che lo impiegherà e il collegamento con l'offerta presentata, si chiede di confermare che il punteggio tabellare possa essere attribuito anche mediante presentazione di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) conformi alla norma UNI EN ISO 14025 — in quanto fondate su studi LCA condotti secondo le norme UNI EN ISO 14040/14044 e verificate da organismo terzo indipendente — riferite ai prodotti che il concorrente si impegna a impiegare nell'esecuzione dell'appalto, corredate dell'indicazione del prodotto, della fase di impiego e del collegamento con l'offerta presentata.»

QUESITO 2 — Lotto 3: conferma dei dimensionamenti minimi

«Con riferimento al Lotto 3 — Sezione Irpinia, al fine della corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica, si chiede di confermare i seguenti dimensionamenti minimi desumibili dal Capitolato: (i) servizio di reception/portierato H24 per tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi, per un monte ore minimo di 8.760 ore/anno (art. 3.1); (ii) servizio di pulizia e igiene ambientale per 16 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, su un minimo di 3 unità (art. 4.8); (iii) servizi di manutenzione del verde, piccola manutenzione e facchinaggio leggero per complessive 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (art. 5); (iv) servizio di ronda aritmica notturna con n. 1 passaggio di G.P.G. per tutte le notti dell'anno, inclusi sabati e festivi, nella fascia 22:30-5:00 (art. 3.2, lett. b).»

23/09/2026 12:30
Risposta
RISPOSTA 1: Si conferma. Ai fini del criterio 3.5, può essere prodotta una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme alla UNI EN ISO 14025, in corso di validità e verificata da un soggetto terzo indipendente, purché fondata su uno studio LCA conforme alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. L’offerta tecnica deve indicare il prodotto oggetto dell’EPD, il soggetto che lo utilizzerà, la prestazione e la fase di impiego, il collegamento con la proposta tecnica e l’impegno al suo effettivo utilizzo nell’esecuzione dell’appalto.
L’EPD vale esclusivamente quale documentazione comprovante il criterio 3.5 e non costituisce un autonomo titolo premiale. Il punteggio non sarà attribuito qualora l’EPD sia generica, non verificabile, riferita a prodotti estranei all’appalto o priva di un chiaro collegamento con l’esecuzione delle prestazioni offerte

RISPOSTA 2: SI CONFERMA
23/09/2026 11:19
Quesito #34
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:
- In riferimento al Lotto 3 e, in particolare, all'Allegato B - Schede di attività e frequenza, si rileva una possibile incongruenza tra le prestazioni richieste nelle schede operative e quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Nello specifico, l'analisi delle attività previste ai punti:




1.1 "Scheda Attività Ordinarie di manutenzione impianti elettrici";1.2 "Scheda Attività Ordinarie di manutenzione impianti idrico-sanitari";1.3 "Scheda Attività Ordinarie di manutenzione impianti di raffrescamento";1.4 "Scheda Attività di piccola manutenzione e mantenimento edile";




evidenzia la presenza di interventi che sembrerebbero ricomprendere attività manutentive su impianti tecnologici per le quali potrebbero essere richieste specifiche abilitazioni professionali previste dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo, il possesso del patentino F-Gas e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008.

Tali prestazioni appaiono tuttavia non pienamente coerenti con quanto indicato al paragrafo "5. Servizio di manutenzione delle aree esterne e a verde, piccola manutenzione e facchinaggio leggero" del Capitolato Tecnico d’Appalto, nel quale il servizio viene descritto come riferito essenzialmente ad attività di minuta manutenzione riguardanti strutture edili, complementi alle strutture e limitati componenti impiantistici soggetti ad usura, riconducibili ad interventi che, in linea generale, non richiedono specifiche abilitazioni di legge.

Si evidenzia inoltre che l'importo posto a base d'asta per il servizio ““Riparazione e manutenzione di impianti di edifici - per piccola manutenzione”, pari ad € 1.674,48, come indicato al paragrafo 3. "Oggetto dell'appalto e importo" del Disciplinare di gara, non sembra risultare congruo rispetto al complesso delle attività manutentive descritte nell'Allegato B.

Si chiede pertanto se le attività descritte nell'Allegato B ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 siano oggetto dell’appalto ed in caso affermativo si chiede elenco dei principali componenti con le caratteristiche tecniche necessarie al fine della valutazione ed una rivalutazione della determinazione dell’importo posto a base d’asta.

In attesa di vostro cortese riscontro porgiamo
Cordiali Saluti




25/09/2026 15:35
Risposta
Risposta: Si conferma che le attività indicate ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell’Allegato B – Schede di attività e frequenza non rientrano nelle prestazioni oggetto del Lotto 3 e sono state riportate nel documento per mero errore materiale.
Il servizio richiesto è quello descritto ai paragrafi 5 e 5.4 del Capitolato tecnico e comprende esclusivamente le attività di manutenzione delle aree esterne e a verde, di piccola manutenzione ordinaria e di facchinaggio leggero.
In particolare, ai sensi del paragrafo 5.4, sono escluse le attività sugli impianti elettrici, idraulici, di raffrescamento o su altri impianti tecnologici riservate a personale in possesso di specifiche abilitazioni professionali, comprese le attività per le quali siano richieste le abilitazioni previste dal D.M. n. 37/2008 o la certificazione F-Gas.

Resta applicabile il punto 1.4 dell’Allegato B esclusivamente nei limiti delle attività di verifica visiva, monitoraggio e minuto mantenimento edile compatibili con il paragrafo 5.4 del Capitolato e che non richiedano qualifiche o abilitazioni specialistiche
L’Allegato B è stato conseguentemente rettificato mediante eliminazione delle schede di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 ed conseguentemente rinumerato e pubblicato in Avvisi pubblici



23/09/2026 12:34
Quesito #35
Buongiorno,

con la presente si trasmette istanza formale di sopralluogo relativamente al lotto 3:
Nominativo della ditta concorrente: Multiservice srl
Nominativo del delegato: Pasquale Sellitto
contatto telefonico del responsabile ufficio gare: 328 2882989
mail di contatto: gare@multiservicenna.it

In attesa di conoscere data e ora per effettuare il sopralluogo, si porgono
Cordiali saluti

23/09/2026 12:39
Risposta
Buongiorno, con riferimento alla richiesta trasmessa, si comunica che il termine previsto per la richiesta dei sopralluoghi è scaduto il 17 settembre 2026.
Pertanto, non è possibile programmare un nuovo sopralluogo oltre il suddetto termine.
Cordiali saluti.
23/09/2026 12:46
Quesito #36
Buongiorno,
in riferimento al sopralluogo obbligatorio, ed in particolare all'art. 11 del disciplinare di gara che specifica che la richiesta di sopralluogo debba essere presentata almeno 15 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, considerato il nuovo termine di scadenza della gara prevista per il 12/10/2026 e alla luce di quanto enunciato dalle ultime sentenze (vedi TAR Lazio, sez. II-bis, sentenza n. 140 del 3 gennaio 2024, con cui i Giudici hanno affermato che "il sopralluogo non può essere considerato un requisito di ammissibilità alla procedura" e ancora la sentenza 687/2024 del 23 ottobre 2024 del TAR Liguria, secondo cui "la previsione, ai fini della richiesta di appuntamento per l'esecuzione di un sopralluogo, di un termine da rispettare a pena di esclusione risulta in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione"), la Scrivente chiede di poter effettuare il sopralluogo, in virtù anche del principio del favor partecipationis.
Ragione sociale: MULTISERVICE SRL
P.IVA: 01213850868
Nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo: Pasquale Sellitto

In attesa di conoscere data e ora dell'appuntamento, l'occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti


23/09/2026 16:45
Risposta
Buongiorno, in riscontro alla Vostra comunicazione, tenuto conto della proroga del termine per la presentazione delle offerte al 12 ottobre 2026, nonché di quanto previsto dall’avviso pubblico di rettifica in ordine al conseguente aggiornamento degli ulteriori termini connessi alla procedura, la Stazione appaltante, a seguito di un ulteriore riesame, ritiene di poter accogliere la richiesta di sopralluogo.

Il sopralluogo relativo al Lotto 3 potrà pertanto essere effettuato il giorno 25.09.2026, alle ore 10:30, presso la sede INGV di Grottaminarda, sita in Contrada Ciavolone.
Il soggetto incaricato dovrà presentarsi munito di documento di identità e, qualora diverso dal legale rappresentante, di apposita delega corredata dalla copia del documento di identità del delegante, secondo quanto previsto dal paragrafo 11 del Disciplinare di gara.
Al termine delle operazioni sarà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo.
Cordialmente
24/09/2026 12:30
Quesito #37
Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, alle modalità di predisposizione della Relazione Tecnica,
si rileva che nella documentazione di gara non risulta indicato alcun limite massimo di pagine, caratteri o dimensioni per la redazione della medesima.

Considerata la natura articolata e complessa dei servizi oggetto dell’appalto e la necessità, da parte dell Operatore Economico, di illustrare in maniera puntuale e completa le modalità organizzative, metodologiche e operative proposte, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che la Relazione Tecnica possa essere redatta senza un limite massimo di pagine o di caratteri, non essendo previsto al riguardo alcun specifico limite nella documentazione di gara.

Si chiede, pertanto, di confermare che l Operatore Economico sia libero di determinare l estensione della Relazione Tecnica in funzione della necessità di fornire una descrizione completa, dettagliata e adeguatamente motivata dell offerta tecnica, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis.

In alternativa, qualora fosse previsto un limite dimensionale, si chiede di indicarne espressamente la misura e le relative modalità di applicazione nei tempi utili.
Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali Saluti

24/09/2026 14:33
Risposta
Si conferma. La documentazione di gara non stabilisce un limite massimo di pagine o di caratteri per la Relazione tecnica.
Resta fermo il rispetto dei formati e della dimensione massima prevista per ciascun file dalle condizioni generali di utilizzo della piattaforma telematica
24/09/2026 12:35
Quesito #38
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che
in caso di partecipazione in forma di RTI misto costituendo
l imposta di bollo redebba essere assolta in misura unica per il raggruppamento
e che pertanto, sia sufficiente l assolvimento da parte della mandataria/capogruppo
in qualità di soggetto che presenta il costituendo RTI.
Cordiali Saluti



24/09/2026 14:31
Risposta
Si conferma

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

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